La Banca Dati dei Pareri consente ai pubblici dipendenti, ai privati cittadini, agli operatori del sistema e a tutti coloro che ne abbiano interesse, la piena conoscibilità degli orientamenti applicativi ed interpretativi delle norme inerenti alla disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, espressi dal Dipartimento della funzione pubblica e pubblicati a partire dai primi anni 2000. I documenti pubblicati nella Banca Dati dei Pareri riguardano vari aspetti della disciplina del pubblico impiego: dal trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale e della dirigenza pubblica alle assunzioni, dalla disciplina di ferie, permessi e congedi all’istituto della mobilità...
In evidenza

Data pubblicazione: 15/12/2025  prot. 84769 - 06/12/2024

La disciplina vigente in materia di “assistenza congiunta”, con riferimento all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammette l’utilizzo dei permessi da parte di più caregivers, previa apposita documentazione e/o dichiarazione, fermo restando il limite del numero complessivo di tre i giorni di assistenza alla stessa persona con necessità di sostegno intensivo. Tali disposizioni si applicano al lavoratore dipendente pubblico o privato e, per ciò che concerne il frazionamento in ore di tali permessi nell’ambito del pubblico impiego, viene stabilito un ammontare massimo di 18 ore mensili per ogni assistito. Per i dipendenti di diversi settori lavorativi, si considera estesa la possibilità di frazionare il residuo delle giornate non fruite dall’altro caregiver, nei limiti previsti dalla legge e dai contratti di categoria. Per i soggetti assistenti che abbiano diverso rapporto di lavoro full time/part time, risulta preferibile adeguare l’utilizzo dei permessi in una modalità (giornate/ore) compatibile tra i diversi ambiti lavorativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Data pubblicazione: 15/12/2025  prot. 70797 - 18/10/2024

La disciplina vigente all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede il diritto alle indennità, previste per legge e a livello contrattuale, per la lavoratrice che si dimette volontariamente nel periodo stabilito dall’articolo 54, comma 1, ovvero fino al compimento del primo anno di età del bambino. In aggiunta, l’articolo 55, al comma 2, prevede che la corresponsione dell’indennità spetti, altresì, al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità ex artt. 27 bis e 28 del medesimo decreto. Tuttavia, tali disposizioni non si considerano estese qualora le dimissioni risultino preordinate alla successiva riassunzione – peraltro senza soluzione di continuità e con la garanzia del diritto alla conservazione del posto – di cui all’articolo 10 del CCNL Funzioni locali 19 luglio 2023, con inquadramento nel profilo professionale di categoria superiore ed evidente ed oggettivo vantaggio economico per il lavoratore.

Data pubblicazione: 15/12/2025  prot. 77581 - 27/10/2025

Come già chiarito dalla direttiva del 20 gennaio 2025, a firma del Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini del ricorso all’istituto di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la facoltà di trattenere in servizio il personale deve intendersi «nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente» e «la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie”». I parametri di riferimento, di natura evidentemente finanziaria, devono intendersi in relazione all’astratta capacità assunzionale delle amministrazioni interessate che, per gli enti locali, deve essere valutata alla luce delle previsioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto ministeriale del 17 marzo 2020

Data pubblicazione: 15/12/2025  prot. 17776 - 04/03/2025

La disciplina, di cui articolo 7 del decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 prevede che il congedo per cure, fruibile sia in maniera continuativa che frazionata, sia riferito ad uno stato invalidante riconosciuto e documentato. Quest’ultimo consente agli aventi diritto di sottoporsi a cure necessarie connesse all’infermità invalidante accertata, adeguatamente documentate. In tale ambito, le assenze non sono computabili nel periodo di comporto, ma soggiacciono alle medesime decurtazioni economiche delle assenze per malattia, come previsto dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre che dalle disposizioni emerse dalla contrattazione collettiva. Inoltre, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini di una corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

Data pubblicazione: 03/12/2025  prot. 59632 - 08/08/2025

Il rinnovo di un incarico di funzione dirigenziale ad uno stesso soggetto deve essere considerato come un nuovo incarico da conferire in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non avendo il legislatore contemplato l’istituto della proroga, che, per sua stessa natura, risulterebbe, in via di principio, in contrasto tanto con la richiamata disciplina, non suscettibile di deroghe, se non in casi espressamente previsti da puntuali disposizioni di legge e sempre che ricorra la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, quanto con i principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa