Data pubblicazione: 15/12/2025 prot. 17776 - 04/03/2025
Articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – congedo straordinario per cure – regime economico.
La disciplina, di cui articolo 7 del decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 prevede che il congedo per cure, fruibile sia in maniera continuativa che frazionata, sia riferito ad uno stato invalidante riconosciuto e documentato. Quest’ultimo consente agli aventi diritto di sottoporsi a cure necessarie connesse all’infermità invalidante accertata, adeguatamente documentate. In tale ambito, le assenze non sono computabili nel periodo di comporto, ma soggiacciono alle medesime decurtazioni economiche delle assenze per malattia, come previsto dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre che dalle disposizioni emerse dalla contrattazione collettiva. Inoltre, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini di una corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
Agenzia regionale omissis
OGGETTO: Articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – congedo straordinario per cure – regime economico.
Si fa riferimento alla nota prot. n. omissis del omissis, acquisita in pari data con protocollo omissis, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all’istituto del congedo straordinario per cure riservato ai lavoratori invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119, con particolare riferimento al trattamento economico di malattia in caso di congedo frazionato.
Come noto, la citata disposizione normativa prevede quanto segue: “… i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. 3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa”. Il congedo in questione, fruibile sia in maniera continuativa che frazionata, è riferito ad uno stato invalidante riconosciuto e documentato e consente agli aventi diritto di sottoporsi alle cure necessarie connesse all’infermità invalidante accertata, adeguatamente documentate. Le assenze non sono computabili nel periodo di comporto, ma soggiacenti alle medesime decurtazioni economiche delle assenze per malattia, in applicazione dell’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, per il comparto Funzioni locali, dell’articolo 48 del CCNL del 16/11/2022.
Tuttavia, come precisato anche dal Ministero del lavoro con il citato interpello dell’8 marzo 2013, appare possibile, ai fini di una corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
Conseguentemente, trattandosi di un istituto che scaturisce da un singolo evento, la trattenuta graverà sui primi dieci giorni di assenza anche nel caso in cui il congedo sia fruito in periodi frazionati.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Alfonso Migliore
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