Data pubblicazione: 27/10/2025  prot. 77581 - 27/10/2025

Richiesta chiarimenti sulla base di calcolo del 10% delle capacità assunzionali per il trattenimento in servizio.

Come già chiarito dalla direttiva del 20 gennaio 2025, a firma del Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini del ricorso all’istituto di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la facoltà di trattenere in servizio il personale deve intendersi «nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente» e «la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie”». I parametri di riferimento, di natura evidentemente finanziaria, devono intendersi in relazione all’astratta capacità assunzionale delle amministrazioni interessate che, per gli enti locali, deve essere valutata alla luce delle previsioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto ministeriale del 17 marzo 2020

Al Comune omissis 

 

Rif.: Vs. prot. n. omissis (prot. DFP-omissis-A-omissis)

 

Oggetto: Richiesta chiarimenti sulla base di calcolo del 10% delle capacità assunzionali per il trattenimento in servizio.

 

 

Si riscontra la nota sopra richiamata, con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla portata applicativa dell’articolo 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025.

Si chiede, in particolare, di conoscere quale sia la base di calcolo del 10% che individua il tetto massimo di trattenimenti in servizio assentibili e, segnatamente, se esso debba determinarsi in termini capitari ovvero finanziari. Si chiede, inoltre, se la base di calcolo in parola “debba essere determinata sulle capacità assunzionali in astratto possibili, sebbene non interamente utilizzate, o invece su quelle in concreto utilizzate”.

Nel merito, è opportuno richiamare i chiarimenti già forniti dalla direttiva del 20 gennaio 2025, a firma del Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all' art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207», che ha precisato come, ai fini del ricorso all’istituto in oggetto, la facoltà di trattenere in servizio il personale interessato debba intendersi «nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente» e che «la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie”», così chiarendo che i parametri di riferimento, di natura evidentemente finanziaria, debbano intendersi con riferimento all’astratta capacità assunzionale delle amministrazioni interessate. Considerato che, sulla base del mero dato testuale, l’ambito soggettivo di applicazione della norma ricomprende  gli enti locali, ne discende che il riferimento alle facoltà assunzionali “ordinarie” debba essere inteso, avuto riguardo al quesito che si riscontra, con necessario riferimento alle previsioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto ministeriale del 17 marzo 2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.

Si rinvia, altresì, ai chiarimenti forniti sul punto dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con la Circolare n. 8 del 7 aprile 2025, secondo cui “Il limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai fini del previsto trattenimento in servizio è finalizzato esclusivamente all’individuazione del contingente massimo di unità di personale trattenibile in servizio … In sede di predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale è reso noto il contingente di personale da trattenere in servizio in applicazione del citato comma 165, nel rispetto del summenzionato limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente”.

Tanto si rappresenta per le successive valutazioni di codesta Amministrazione, tenendo conto che quelle sopra descritte sono le coordinate ermeneutiche di carattere generale di cui occorre tenere conto ai fini della valutazione dei casi di specie, fermo restando che esula dalle competenze di questo Ufficio fornire pareri puntuali per la risoluzione di casi concreti.

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Alfonso Migliore

 

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