Data pubblicazione: 15/12/2025  prot. 84769 - 06/12/2024

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – assistenza congiunta - richiesta chiarimenti applicativi.

La disciplina vigente in materia di “assistenza congiunta”, con riferimento all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammette l’utilizzo dei permessi da parte di più caregivers, previa apposita documentazione e/o dichiarazione, fermo restando il limite del numero complessivo di tre i giorni di assistenza alla stessa persona con necessità di sostegno intensivo. Tali disposizioni si applicano al lavoratore dipendente pubblico o privato e, per ciò che concerne il frazionamento in ore di tali permessi nell’ambito del pubblico impiego, viene stabilito un ammontare massimo di 18 ore mensili per ogni assistito. Per i dipendenti di diversi settori lavorativi, si considera estesa la possibilità di frazionare il residuo delle giornate non fruite dall’altro caregiver, nei limiti previsti dalla legge e dai contratti di categoria. Per i soggetti assistenti che abbiano diverso rapporto di lavoro full time/part time, risulta preferibile adeguare l’utilizzo dei permessi in una modalità (giornate/ore) compatibile tra i diversi ambiti lavorativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Al Comune omissis

 

e, p.c.

 

Al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento RGS

IGOP- Ufficio XII

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

All’ARAN

protocollo@pec.aranagenzia.it

 

 

Oggetto: legge 5 febbraio 1992, n. 104 – assistenza congiunta - richiesta chiarimenti applicativi.

Si fa riferimento alla nota del omissis, prot. n. omissis, acquisita dallo scrivente Dipartimento in pari data, con omissis, con cui è stato richiesto un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e, in particolare, allorquando vi siano più fruitori dei permessi per il medesimo assistito.

 

Come noto, il citato articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 prevede che: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado (…). Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.”[1].

 

 

Come può evincersi da quanto sopra riportato, la possibilità di utilizzo dei permessi da parte di più fruitori per il medesimo assistito può essere ammessa alternativamente, fermo restando il rispetto del limite dei tre giorni al mese.

 

Pertanto, il dipendente interessato dovrebbe, verosimilmente, produrre apposita documentazione e/o dichiarazione comprovante l’utilizzo dei permessi nel rispetto delle predette disposizioni legali. Anche nel caso di più lavoratori operanti in ambiti diversi, quali pubblico/privato, il limite delle tre giornate al mese risulta essere quello più coerente alla corretta applicazione della normativa de qua.

 

Infatti, come noto, la possibilità del frazionamento in ore dei permessi è disciplinata nei CCNL di riferimento in cui viene fissata la misura del monte ore utilizzabile al predetto fine, nel limite di 18 ore mensili per ogni assistito.

 

Può, quindi, desumersi che, laddove vi siano familiari referenti per la stessa persona con disabilità, che appartengano a settori lavorativi diversi e, come tali, aventi diverse discipline, anche rispetto alla durata dell’orario di lavoro settimanale (ovvero dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992), potrebbe, in effetti, risultare oltremodo complessa la corretta applicazione delle previsioni legali sin qui esposte.

 

Tutto ciò premesso – e sentita in merito anche l’ARAN -, rispetto alle singole ipotesi rappresentate dall’Amministrazione richiedente, si precisa quanto segue:

-       dipendenti pubblici anche di diverso comparto/area: in tale caso, può ritenersi ammissibile la frazionabilità, considerata, in effetti, la medesima disciplina di riferimento sulla durata media dell’orario di lavoro, ovvero del monte ore riferito ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992; ovviamente, dovrà essere resa apposita attestazione dal dipendente nella quale saranno dichiarati sia il rispetto del limite giorni/ore mensile consentito e sia l’assenza di altri fruitori del permesso nella medesima giornata;

-       dipendenti di diversi settori lavorativi pubblico/privato: riguardo a quest’ipotesi, può ritenersi che, nel caso di lavoratori operanti in settori diversi, quali pubblico/privato, che assistano il medesimo familiare, il residuo di giornate non fruite dall’uno possa verosimilmente essere frazionato a favore dell’altro, pur sempre nel rispetto dei limiti legali e contrattuali, secondo quanto esplicitato anche dall’ARAN negli orientamenti sul cosiddetto utilizzo in modalità mista dei permessi in questione nell’arco del mese[2];

 

 

-       dipendenti con diverso rapporto di lavoro full time/part time: a tale proposito, ovvero nell’ipotesi di regime orario differenziato, per cui la consistenza dei giorni o delle ore risulti disomogenea tra i fruitori, sembrerebbe preferibile, al fine di scongiurare possibili comportamenti illegittimi o disparità di trattamento, adeguare l’utilizzo dei permessi in una modalità (giornate/ore) compatibile tra i diversi ambiti lavorativi e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di legge.

                                                                       

           


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

 

Alfonso Migliore

 

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale


[1] Ai sensi di quanto disposto dall’ art. 4, comma 1, lett. a), b), c) e d), decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62:

a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, deve intendersi sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;

b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;

c), le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) devono intendersi sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;

d), le parole: «disabile grave», ove ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

[2] Si citano gli estremi di alcuni orientamenti applicativi espressi dalla citata Agenzia, utili ai fini dei chiarimenti richiesti (ARAN CFL213 del 28/03/2023 - CSAN123 del 17/04/2023).