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Data pubblicazione: 27/10/2025 prot. 77581 - 27/10/2025
Come già chiarito dalla direttiva del 20 gennaio 2025, a firma del Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini del ricorso all’istituto di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la facoltà di trattenere in servizio il personale deve intendersi «nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente» e «la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie”». I parametri di riferimento, di natura evidentemente finanziaria, devono intendersi in relazione all’astratta capacità assunzionale delle amministrazioni interessate che, per gli enti locali, deve essere valutata alla luce delle previsioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto ministeriale del 17 marzo 2020
Data pubblicazione: 08/08/2025 prot. 59632 - 08/08/2025
Il rinnovo di un incarico di funzione dirigenziale ad uno stesso soggetto deve essere considerato come un nuovo incarico da conferire in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non avendo il legislatore contemplato l’istituto della proroga, che, per sua stessa natura, risulterebbe, in via di principio, in contrasto tanto con la richiamata disciplina, non suscettibile di deroghe, se non in casi espressamente previsti da puntuali disposizioni di legge e sempre che ricorra la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, quanto con i principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa
Data pubblicazione: 07/04/2025 prot. 26633 - 07/04/2025
I provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro adottati entro il 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, conservano piena validità ed efficacia, non essendo incisi dall’abrogazione disposta dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024, in applicazione del principio di irretroattività della legge e tenuto conto della natura facoltativa e discrezionale dell’istituto, purché adottati nel rispetto dei criteri generali preventivamente individuati e congruamente motivati in relazione alle esigenze organizzative dell’amministrazione.
Data pubblicazione: 26/03/2025 prot. 22982 - 26/03/2025
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo nelle pubbliche amministrazioni è elevato a 67 anni di età. Pertanto, non sono validi i provvedimenti di cessazione dal servizio adottati entro il 31 dicembre 2024 - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 - nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/2024, non avevano ancora raggiunto i 65 anni di età. Gli stessi dovranno rimanere in servizio fino al raggiungimento del nuovo limite ordinamentale, salvo dimissioni volontarie.
Data pubblicazione: 26/03/2025 prot. 22978 - 26/03/2025
Ai sensi dell’art. 1, comma 162, della legge 207/2024, restano validi i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati entro il 31 dicembre 2024 per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto il limite ordinamentale di 65 anni di età e maturato i requisiti contributivi per la pensione anticipata, essendo irrilevante che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico maturi nel corso del 2025, a seguito del decorso della c.d. finestra mobile.