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Parere del 27/07/2026
Lo svolgimento, per un quinquennio, di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale, in presenza di tutti i requisiti prescritti, consente di transitare nella prima fascia del ruolo dirigenziale dell’amministrazione presso cui il dirigente ha effettivamente svolto gli incarichi ordinari di funzione dirigenziale di livello generale, senza essere incorso nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale e nei limiti dei posti complessivamente disponibili, così come disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108