La Banca Dati dei Pareri consente ai pubblici dipendenti, ai privati cittadini, agli operatori del sistema e a tutti coloro che ne abbiano interesse, la piena conoscibilità degli orientamenti applicativi ed interpretativi delle norme inerenti alla disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, espressi dal Dipartimento della funzione pubblica e pubblicati a partire dai primi anni 2000. I documenti pubblicati nella Banca Dati dei Pareri riguardano vari aspetti della disciplina del pubblico impiego: dal trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale e della dirigenza pubblica alle assunzioni, dalla disciplina di ferie, permessi e congedi all’istituto della mobilità...
In evidenza

Parere  del 27/07/2026

Lo svolgimento, per un quinquennio, di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale, in presenza di tutti i requisiti prescritti, consente di transitare nella prima fascia del ruolo dirigenziale dell’amministrazione presso cui il dirigente ha effettivamente svolto gli incarichi ordinari di funzione dirigenziale di livello generale, senza essere incorso nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale e nei limiti dei posti complessivamente disponibili, così come disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108

Parere  del 17/02/2026

Si ritiene che non possa configurarsi una forma di tutela della maternità riferibile a periodi antecedenti all’inizio del rapporto di lavoro; infatti, qualunque tipologia di istituto e/o beneficio è rivolto ai genitori che abbiano un rapporto di lavoro in corso, rispetto al quale sussistano presupposti atti alla fruizione dell’istituto, nonché precise tempistiche riferibili alla gravidanza, all’età, ovvero alla data dell’adozione/affidamento del bambino.

Parere  del 24/07/2026

Non esiste, nell’ordinamento vigente, una incompatibilità assoluta tra pubblico impiego e svolgimento di attività agricola con partita IVA. La partita IVA agricola non integra, di per sé, una causa automatica di incompatibilità, ma costituisce un elemento qualificato di attenzione, suscettibile di evidenziare una possibile strutturazione imprenditoriale e professionale dell’attività. Ne consegue che l’amministrazione è tenuta a procedere, caso per caso, ad una valutazione concreta, rigorosa e adeguatamente motivata, verificando se l’attività sia qualificabile come imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, se interferisca con l’orario di lavoro e con i doveri d’ufficio, se determini conflitti di interesse, anche solo potenziali, e se assuma carattere prevalente rispetto al rapporto di pubblico impiego. Solo all’esito di tale complessiva valutazione potrà essere accertata la compatibilità o meno dell’attività agricola con lo status di dipendente pubblico, dovendosi, in ogni caso, escludere sia automatismi preclusivi fondati sulla mera titolarità della partita IVA, che presunzioni generalizzate di compatibilità non sorrette dalla verifica delle concrete modalità di svolgimento dell’attività.

Parere  del 06/12/2024

La disciplina vigente in materia di “assistenza congiunta”, con riferimento all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammette l’utilizzo dei permessi da parte di più caregivers, previa apposita documentazione e/o dichiarazione, fermo restando il limite del numero complessivo di tre i giorni di assistenza alla stessa persona con necessità di sostegno intensivo. Tali disposizioni si applicano al lavoratore dipendente pubblico o privato e, per ciò che concerne il frazionamento in ore di tali permessi nell’ambito del pubblico impiego, viene stabilito un ammontare massimo di 18 ore mensili per ogni assistito. Per i dipendenti di diversi settori lavorativi, si considera estesa la possibilità di frazionare il residuo delle giornate non fruite dall’altro caregiver, nei limiti previsti dalla legge e dai contratti di categoria. Per i soggetti assistenti che abbiano diverso rapporto di lavoro full time/part time, risulta preferibile adeguare l’utilizzo dei permessi in una modalità (giornate/ore) compatibile tra i diversi ambiti lavorativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Parere  del 27/10/2025

Come già chiarito dalla direttiva del 20 gennaio 2025, a firma del Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini del ricorso all’istituto di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la facoltà di trattenere in servizio il personale deve intendersi «nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente» e «la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie”». I parametri di riferimento, di natura evidentemente finanziaria, devono intendersi in relazione all’astratta capacità assunzionale delle amministrazioni interessate che, per gli enti locali, deve essere valutata alla luce delle previsioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto ministeriale del 17 marzo 2020