Parere prot. 12377 del 17/02/2026
Parere in merito alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 da parte di dipendenti neoassunte in servizio che abbiano partorito antecedentemente all’assunzione.
Si ritiene che non possa configurarsi una forma di tutela della maternità riferibile a periodi antecedenti all’inizio del rapporto di lavoro; infatti, qualunque tipologia di istituto e/o beneficio è rivolto ai genitori che abbiano un rapporto di lavoro in corso, rispetto al quale sussistano presupposti atti alla fruizione dell’istituto, nonché precise tempistiche riferibili alla gravidanza, all’età, ovvero alla data dell’adozione/affidamento del bambino.
Data pubblicazione: 09/09/2026
Al Ministero omissis
Oggetto: parere in merito alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 da parte di dipendenti neoassunte in servizio che abbiano partorito antecedentemente all’assunzione.
Si fa riferimento alla nota prot. n. omissis del omissis, acquisita in pari data con prot. omissis, con la quale si chiede un parere riguardo alla corretta applicazione degli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, nei confronti di una dipendente neoassunta che abbia partorito in data antecedente.
Come noto, il citato Testo unico annovera una sequenza di prescrizioni volte sia alla salvaguardia della salute del bambino che della madre e/o padre lavoratori, soprattutto in determinati periodi riferiti alla gravidanza, al parto ovvero all’adozione/affidamento e conseguente ingresso del minore in famiglia.
Nello specifico, l’articolo 16, comma 1, del citato decreto prevede quanto segue: “E' vietato adibire al lavoro le donne:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
- durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.”
Pertanto, si ritiene che non possa configurarsi una forma di tutela della maternità riferibile a periodi antecedenti all’inizio del rapporto di lavoro; del resto, come già precisato, qualunque tipologia di istituto e/o beneficio è rivolto ai genitori che abbiano un rapporto di lavoro in corso, rispetto al quale sussistano presupposti atti alla fruizione dell’istituto, nonché, come sopra accennato, precise tempistiche riferibili alla gravidanza, all’età, ovvero alla data dell’adozione/affidamento del bambino.
Deve, altresì, darsi atto che l’articolo 24 del richiamato Testo unico prevede una tutela specifica in caso di madri disoccupate al ricorrere di determinate condizioni; pertanto, l’interessata, nel periodo precedente all’assunzione, potrebbe aver già beneficiato di tali sussidi economici ascrivibili al periodo della maternità obbligatoria.
Conseguentemente, nel merito della circostanza descritta, si ritiene che qualunque assenza della dipendente riguardante la maternità debba essere riferita e computata a far data dall’assunzione presso codesto Ministero, in conformità alle prescrizioni legali di riferimento.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Alfonso Migliore
Documento firmato digitalmente
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