Parere  prot. 50619 del 27/07/2026

Parere in tema di transito nei ruoli di I fascia ex articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lo svolgimento, per un quinquennio, di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale, in presenza di tutti i requisiti prescritti, consente di transitare nella prima fascia del ruolo dirigenziale dell’amministrazione presso cui il dirigente ha effettivamente svolto gli incarichi ordinari di funzione dirigenziale di livello generale, senza essere incorso nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale e nei limiti dei posti complessivamente disponibili, così come disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108

Data pubblicazione: 09/09/2026

Al Ministero omissis

 

Rif.: Nota omissis

 

 

Oggetto:  parere in tema di transito nei ruoli di I fascia ex articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

 

Si riscontra la nota in riferimento, con la quale codesta amministrazione ha sottoposto all’attenzione di questo Dipartimento la questione relativa alla disciplina applicabile per il transito nella prima fascia del proprio ruolo dirigenziale di un dirigente appartenente alla seconda fascia del omissis, collocato in posizione di comando presso codesto omissis, in quanto titolare di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti, senza soluzione di continuità, dal omissis.

 

In particolare, si chiede se il dirigente in questione debba essere inserito nei ruoli di prima fascia di codesto omissis ovvero in quelli corrispondenti dell’amministrazione di appartenenza.

 

Nell’ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni attribuiti dalla legge a questo Dipartimento, lo scrivente ritiene di esprimere alcune indicazioni di carattere generale in ordine all’interpretazione della normativa sopra riportata, al fine di supportare codesta amministrazione per le determinazioni da assumere nell’esercizio delle sue funzioni, ferma restando la competenza esclusiva della stessa amministrazione nella tenuta del ruolo dirigenziale e nel suo aggiornamento, ivi inclusa l’emanazione dei decreti di transito dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia in presenza dei requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente; ciò, anche tenendo conto della corretta logica pianificatoria dei posti effettivamente disponibili.

 

Al riguardo, nella nota in riferimento si richiama, opportunamente, il relativo quadro normativo, costituito, in primo luogo, dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “… I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale”.

 

Con riferimento specifico alle amministrazioni dello Stato, il medesimo principio viene ribadito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, all’articolo 3, comma 2, in cui viene, altresì, specificato che “I dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi, presso le amministrazioni di cui alla allegata tabella A,[1] senza che siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale”.

 

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, deve ritenersi che lo svolgimento, per un quinquennio, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale in esame, in presenza di tutti i requisiti prescritti dalle suddette norme, consenta, dunque, di transitare nella prima fascia del ruolo dirigenziale di codesto Ministero omissis, in quanto amministrazione presso cui il dirigente ha effettivamente svolto gli incarichi ordinari di funzione dirigenziale di livello generale[2], senza essere incorso nelle misure previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

 

A conferma di ciò, a contrario, si segnala l’espressa deroga introdotta, con l’articolo 15 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove è previsto, tra l’altro, che “Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”; ciò, con l’obiettivo di escludere, alla luce della specialità che connota l’ordinamento dell’amministrazione in parola, l’applicazione della regola di carattere generale disposta con il citato articolo 23 ed esplicitata nel richiamato articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 108/2004, senza però vanificare le legittime aspettative di maturazione della prima fascia dirigenziale da parte dei dirigenti in posizione di prestito presso la stessa Presidenza, da far valere, in questo caso, nei confronti dell’amministrazione di appartenenza.

 

Tanto si rappresenta per le definitive determinazioni di codesto Ministero.

 

 

Il Direttore dell’Ufficio

Alfonso Migliore

Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale


[1] Tabella A (prevista dall'articolo 1, comma 1): Presidenza del Consiglio dei Ministri.; Ministero degli affari esteri; Ministero dell'interno; Ministero della giustizia; Ministero della difesa; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero delle attività produttive; Ministero delle comunicazioni; Ministero delle politiche agricole e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali; amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Avvocatura generale dello Stato; Consiglio di Stato; Corte dei conti.

[2] Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’ufficio dirigenziale di livello generale deve essere, a livello normativo, espressamente qualificato come tale.