L'Ente erogatore determinerà e renderà noto ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo del TFS/TFR.
Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR, comunicherà al Richiedente:
- la certificazione del diritto alla liquidazione, che dovrà contenere:
- le date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare;
- le eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità, con le specifiche delle cessioni effettuate;
- il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
- l'indirizzo PEC su cui ricevere le necessarie comunicazioni.
L'Ente erogatore, una volta ricevuta da parte dell'Istituto di credito la notizia dell'accettazione della proposta di contratto presentata dal Richiedente, al fine di rendere efficace il contratto stesso, deve comunicare la presa d'atto entro 30 giorni. Trascorsi 30 giorni senza
la comunicazione della presa d'atto il contratto di anticipo si considera automaticamente risolto.