L'Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:
- la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
- il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
- l'indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.
Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo per la “Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR”), allegando i seguenti documenti:
La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all'Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie
verifiche, comunica alla Banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l'Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato
(a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.
La Banca,
entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.
Consulta l’elenco degli Istituti di credito aderenti all’Accordo quadro.