Sei un richiedente
L’ex pubblico dipendente1 che ha o ha avuto accesso al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti: quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia2 (art. 2, comma 1, lettera i) del DPCM n. 51 del 2020).
1cessato dal servizio alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca
2ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Se l'ente che eroga il trattamento è l'Inps, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell'apposita sezione del portale dell’Istituto.
Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione la domanda di certificazione del diritto all'anticipo sarà presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.
L'Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:
- la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
- il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
- l'indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.
Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo per la “ Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR”), allegando i seguenti documenti:
- la certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR,
- la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla Banca (consulta la “ Proposta di contratto”);
- la dichiarazione sullo stato di famiglia (scarica il modulo “ Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà”);
- i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l'importo finanziato.
La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all'Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l'Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.
La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.
Consulta l’elenco degli Istituti di credito aderenti all’Accordo quadro.
La Banca non può applicare all’Anticipo commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse, salvo quanto previsto dall’Accordo quadro in caso di Estinzione anticipata.