Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 7401 - 26/01/2022

parere sull’applicazione dell’aspettativa prevista dall’art. 18 della legge n. 183 del 2010

Il rinnovo previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019 è da riferirsi alla durata massima della aspettativa inizialmente prevista in 12 mesi e, pertanto, è possibile aggiungere un ulteriore periodo di 12 mesi, pervenendo in tal modo ad una durata massima dell’aspettativa di 24 mesi di fruizione.




Al Comune *****




Oggetto: parere sull’applicazione dell’aspettativa prevista dall’art. 18 della legge n. 183 del 2010.


Si fa riferimento al quesito n. 9224 del 27 agosto 2021 posto tramite posta elettronica certificata acquisito con protocollo di questo Dipartimento n. 56153 di pari data, con cui codesto comune chiede chiarimenti sulla portata applicativa del rinnovo dell’aspettativa prevista dall’articolo 18 della legge 183 del 2010, cd. Collegato lavoro.

Poiché la norma nel testo modificato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019 dispone che “I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. …” si chiede di chiarire se il periodo massimo di 12 mesi possa essere rinnovato per ulteriori 12 mesi oppure se sia da intendere quale limite al cui interno considerare la possibilità di un unico rinnovo.

Atteso che la modifica normativa con cui è stata introdotta nel citato art. 18, comma 1, del collegato lavoro la possibilità di rinnovo è stata apportata con emendamento parlamentare, non si dispone di una relazione illustrativa da cui ricavare elementi utili per chiarire le intenzioni del legislatore.

Il tenore letterale della norma nel testo modificato e l’inserimento delle parole “e rinnovabile per una sola volta”, dopo il riferimento alla durata del periodo massimo di dodici mesi, inducono tuttavia a ritenere che il rinnovo sia da riferire alla durata massima della aspettativa inizialmente prevista in 12 mesi e che pertanto - ove concesso - sia possibile aggiungere un ulteriore periodo di 12 mesi, pervenendo in tal modo ad una durata massima dell’aspettativa in questione di 24 mesi di fruizione.

Ad ulteriore conforto della soluzione interpretativa proposta depongono le seguenti considerazioni:

una diversa interpretazione, volta a considerare il rinnovo nel limite massimo dei 12 mesi già previsto ab origine dalla norma, finirebbe col vanificare la portata innovativa della modifica apportata dall’art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019;

2) il comma 1, lett. b), del medesimo art. 4 della l. n. 56 del 2019 prevede un intervento simile sulla durata prevista dall’art. 23, bis del d.lgs. n. 165 per l’aspettativa per lo svolgimento di attività dei pubblici dipendenti in favore di soggetti privati. Tale circostanza induce a ritenere che il legislatore con la novella del 2019 abbia inteso estendere la durata dei periodi di aspettativa fruibili dai dipendenti pubblici per attendere alle attività previste dall’art. 18 del collegato lavoro e dall’art. 23-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165.

Tanto si rappresenta per le conseguenti determinazioni di codesto comune sulle richieste di aspettativa allo stesso indirizzate in applicazione della norma in oggetto.




IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti