Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 11012 - 03/02/2022

parere sulla valutazione dell’impegno lavorativo del personale in part-time al 50 per cento per lo svolgimento di attività professionale

La compatibilità dell’impegno derivante dagli incarichi professionali assunti può ritenersi implicita laddove sia stata accordata la trasformazione del rapporto di lavoro in part time con le modalità richieste dal dipendente





Al Ministero ****



Oggetto: parere sulla valutazione dell’impegno lavorativo del personale in part-time al 50 per cento per lo svolgimento di attività professionale


Si fa riferimento alle note n. 18331 del 23 agosto 2021 e n. 2310 del 4 ottobre 2021, rispettivamente acquisite con i protocolli in pari data n. 55206 e 68568, con cui codesto Ministero chiede chiarimenti sull’applicazione della disciplina in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, in relazione alle previsioni dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle indicazioni fornite con il documento recante “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" per i profili concernenti, in particolare, la verifica dell’assenza del conflitto d’interessi e la compatibilità dell’impegno richiesto con l’attività ordinaria di servizio. La richiesta di parere scaturisce dall’istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time verticale di un dipendente iscritto all’Albo degli ingegneri, formulata, al fine di assumere incarichi di direzione di lavori per una pluralità di committenti privati, nei termini di prestare servizio a settimane alterne.

Alla luce del comma 6 dell’articolo 53 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, non si applica la disciplina sull’autorizzazione degli incarichi esterni contemplata nei successivi commi da 7 a 13, e delle indicazioni fornite con il documento sui “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" in materia di conflitto di interesse e di valutazione impegno derivante dagli incarichi, si chiedono chiarimenti sulle modalità applicative riferite alle fattispecie di seguito elencate:

se, nel caso di svolgimento contemporaneo di molteplici incarichi di direzione di lavori con attribuzione di compensi di importo mediamente superiore alla normale retribuzione percepita per il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, sia sufficiente una semplice comunicazione ovvero si renda necessario il rilascio di un’autorizzazione all’esito di verifica sull’assenza di conflitto d’interesse e sulla compatibilità dell’impegno richiesto con l’espletamento delle ordinarie attività di servizio;
ove si propenda per la necessità dell’autorizzazione e si presuma che l’impegno di lavoro per gli incarichi assunti sia incompatibile con lo svolgimento dell’ordinaria attività di servizio, se sia possibile, in assenza di previsioni regolamentari adottate dal Ministero *****, assumere informazioni dal dipendente e dagli organi competenti in materia di ordinamento professionale e opere pubbliche sugli orari in cui viene svolta l’attività professionale e sulla congruità dei compensi pattuiti al fine di stabilire la compatibilità dell’impegno;

3) se sia possibile prevedere aprioristicamente, quale criterio per stabilire la suddetta compatibilità con gli incarichi assunti dal dipendente, che i compensi a tal fine percepiti non possano superare una certa percentuale della retribuzione corrisposta dall’amministrazione e, in caso affermativo, come calcolare tale percentuale;

4) infine, si chiede se vi siano divieti allo svolgimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori nell’ambito territoriale di competenza dell’ufficio presso cui presta servizio il dipendente interessato.

Poiché i quesiti proposti sono dettagliati con riferimento alla fattispecie concreta anche con riguardo alle possibili soluzioni prospettate, si ritiene utile affrontare la tematica in termini di carattere generale allo scopo di offrire elementi di valutazione utili per le definitive valutazioni di codesto Ministero ai fini della gestione del caso concreto.

Come noto, in base all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è permanente nell’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione la regola dell’unicità del rapporto di lavoro nei termini previsti dagli articoli 60 e 65 del d.P.R. n. 3 del 1957, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”.

Poiché la materia delle incompatibilità è riservata alla legge, tale principio è suscettibile di temperamenti esclusivamente mediante deroghe legislative espresse quali quelle indicate nel medesimo comma 1 del citato articolo 53, tra le quali è inserita anche la disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento, che – come noto - consente ai dipendenti pubblici, con prestazione di lavoro part time non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, di iscriversi agli albi professionali e di svolgere, pertanto, attività libero professionale.

Tale disciplina è contemplata nell’articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, i cui tratti salienti per i fini che interessano in questa sede si rinvengono nelle previsioni di cui ai commi 56, 57, 58 e 58-bis.

Dalla lettura delle disposizioni si evince come lo svolgimento di attività professionale in regime di part-time al 50 per cento non sia del tutto sganciato dalla valutazione dell’amministrazione, poiché le norme contemplano la necessità che l’impegno richiesto sia compatibile con l’attività di servizio e che la stessa lo sia anche nel merito, per l’assenza di conflitto d’interesse.

Dispone, infatti, il comma 58 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 che “L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa”. Pertanto, stando alla lettera della norma, il regime di impegno e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse dovrebbero di regola essere considerate in sede preventiva e cioè nella fase che precede l’attivazione del rapporto di lavoro in regime di part-time e, più in particolare, in sede di esame dell’istanza di trasformazione, allo scopo di verificare che l’attività che il dipendente intende svolgere non incida negativamente sull’attività istituzionale per ragioni organizzative o di merito.

Il successivo comma 58-bis dell’articolo 1 della medesima legge pone poi l’accento sulla necessità che l’amministrazione valuti in concreto i singoli casi di conflitto di interesse, adottando appositi regolamenti per indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Tale previsione - letta in un’ottica sistematica con le limitazioni allo svolgimento di attività professionali in favore di altre amministrazioni pubbliche contemplate nell’art. 1, comma 56-bis, della legge n. 662 del 1996 (“Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche”) o del medesimo comma 58 (La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica) – conferma la necessità dell’individuazione degli incarichi che, in relazione all’attività svolta dal dipendente e alle caratteristiche specifiche dell'amministrazione di appartenenza, possono determinare l’insorgenza di situazioni di conflitto d’interesse anche successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time al 50 per cento.

Tale impostazione è stata confermata in tempi più recenti dalla legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 1, comma 42, lett. a) e b), ed al comma 60 - dalla cui attuazione è poi scaturito il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" richiamato nella richiesta di parere -, ha inteso ribadire l’esigenza di regolare lo svolgimento di attività estranee al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, limitandole ove necessario.

L’adozione di atti regolamentari - in cui sono individuati criteri a supporto della valutazione sulla compatibilità dell’impegno e situazioni che possono determinare l’insorgenza di situazioni di conflitto d’interesse - riduce i margini di discrezionalità nella valutazione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro. Tale adozione, che appare utile supportare con adeguate forme di pubblicizzazione, contribuisce alla semplificazione della gestione dei singoli rapporti part-time e all’eliminazione di possibili disparità di trattamento, assicurando la riconduzione delle singole fattispecie a criteri univoci.

Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi come la compatibilità dell’impegno derivante dagli incarichi professionali assunti possa ritenersi implicita laddove, a seguito di ponderate valutazioni da parte dell’amministrazione, sia stata accordata la trasformazione del rapporto di lavoro in part time con le modalità richieste dal dipendente. L’esame dell’istanza di trasformazione è infatti la sede più opportuna per svolgere tale valutazione – che si configura come un onere in capo alle amministrazioni - anche in relazione alle modalità di svolgimento del part-time richieste dal dipendente. Successivamente alla trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro, la compatibilità dell’impegno derivante dallo svolgimento dell’attività professionale con l’attività di servizio sarà desumibile all’esito del processo di valutazione della prestazione lavorativa, considerato anche sulla base del sistema di valutazione adottato da codesto Ministero conformemente alle norme vigenti in materia.

In ogni caso, successivamente alla trasformazione, devono ritenersi auspicabili oneri informativi sugli incarichi assunti laddove si consideri l’esigenza di monitorare l’effettiva insussistenza di situazioni di potenziale conflitto d’interesse nel corso dello svolgimento dell’attività professionale. A tal fine, è tuttavia necessario che le modalità attuative siano definite con il regolamento sopra citato, nel quale individuare le situazioni di potenziale conflitto di interesse. Nelle more della sua adozione, le modalità di adempimento degli oneri informativi sugli incarichi assunti potranno essere auspicabilmente definite nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, rinviando in ogni caso al codice di comportamento o a particolari previsioni in materia di conflitto d’interesse eventualmente già operanti presso l’Amministrazione.

Tanto si rappresenta, per quanto di propria competenza, in termini di carattere generale. Ulteriori indicazioni di dettaglio, con particolare riferimento ai profili concernenti le potenziali situazioni di conflitto d’interesse, potranno eventualmente essere fornite dall’ANAC a cui, in qualità di Autorità specificamente competente in materia, la richiesta di parere di codesto Dicastero è trasmessa in allegato.



IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti