Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 16950 - 22/02/2022

Parere in materia di permanenza minima del personale in caso di prima assegnazione – Articolo 3, comma 7-ter del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative




Al Comune *****


Oggetto: Parere in materia di permanenza minima del personale in caso di prima assegnazione – Articolo 3, comma 7-ter del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.


Si fa riferimento alla nota n. 7008/2022 del 9 febbraio 2022, acquisita al protocollo DFP n. 16939/2022, con la quale viene richiesto l’avviso di questo Dipartimento in ordine alla possibilità che un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, possa essere assunto da una diversa amministrazione, benché con il consenso dell’ente di appartenenza; ciò in relazione al disposto dell’articolo 3, comma 7-ter, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo cui: “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.”

In via generale, deve premettersi che nell’ordinamento generale del lavoro pubblico esiste da tempo, per i vincitori dei concorsi, lo stesso obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, così come disposto dall’articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001.

Entrambe le norme in argomento, se lette in un’ottica di sistema, stabiliscono l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale neoassunto, affinché la sua allocazione sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell’amministrazione e la conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie per soddisfarlo.

Quindi, dalla ratio delle richiamate disposizioni normative, dianzi enucleata, si può evincere che l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non abbia ragione di operare, qualora l’amministrazione rilevi - in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e sulla base di ponderate valutazioni - che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative. Ciò, in ogni caso, nella prospettiva di perseguire l’obiettivo che il proprio assetto organizzativo e funzionale assicuri la massima efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni da svolgere al servizio della collettività.

In considerazione del fatto che l’ambito di applicazione della norma di cui in oggetto non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione, si ritiene pertanto che, alle condizioni sopra specificate, un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, possa essere assunto da una diversa amministrazione, con il consenso – le motivazioni a sostegno del quale sono da ricondurre alla responsabilità dell’amministrazione, a seguito di valutazioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa - dell’ente di appartenenza.






IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti