Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 12352 - 08/02/2022

parere in materia di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Trovano tuttora applicazione le indicazioni operative fornite dal Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare n. 1 del 2012, laddove è stato chiarito che il congedo straordinario, di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, cumulabile con i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92, è fruibile anche in modalità frazionata





Al Comune *****




Oggetto: parere in materia di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si fa riferimento alla nota del 3 dicembre 2021 prot. n. 74484, acquisita in data 21 dicembre 2021, con protocollo DFP n. 85757, con la quale si richiede un parere circa le modalità di applicazione delle disposizioni in oggetto, con particolare riferimento alla computabilità delle giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che fruisce di entrambe le tipologie di benefici.

Al riguardo, si osserva che trovano tuttora applicazione le indicazioni operative fornite a suo tempo dal Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare n. 1 del 2012, laddove, al punto 3, lettera b), è stato chiarito che il congedo straordinario in disamina, cumulabile con i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della richiamata legge n. 104/92, è fruibile anche in modalità frazionata.

Nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi (il sabato e la domenica) è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto, ovvero un’assenza per malattia del dipendente o del proprio figlio.

Pertanto, sulla base di quanto chiarito dalla richiamata Circolare, due differenti frazioni di congedo straordinario, intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo o permesso, devono comprendere, ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario, anche i giorni festivi ricadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.

Tutto quanto sopra premesso in termini di principi generali, si fa rinvio alle determinazioni che codesta amministrazione adotterà in relazione ai segnalati casi concreti, nell’ambito della propria autonomia gestionale.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti