Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 17462 - 23/02/2022

Parere sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in relazione alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all’articolo 7, comma

Il parere segnala che è vietata la corresponsione di un compenso a soggetti già collocati in quiescenza, rilevando unicamente il fatto che il destinatario dell'incarico sia già titolare di pensione e restando del tutto irrilevante che il soggetto non abbia ancora maturato i presupposti anagrafici per il collocamento in quiescenza.





Al Ministero *****





Oggetto: Parere sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in relazione alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l’acquisizione di risorse per l’attuazione dei progetti del PNRR.


Si fa riferimento alla nota protocollo n. 18483 del 15 febbraio 2022, acquisita in pari data al protocollo DFP n. 14814, con la quale si chiede un parere circa la possibilità di procedere all’assunzione di un candidato - risultato idoneo nell’ambito del concorso bandito ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 80 del 2021, per il reclutamento di 50 unità a tempo determinato - che ha comunicato di essere stato collocato a riposo d’ufficio dalla propria amministrazione per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1 gennaio 2022.

In particolare, si fa presente che il soggetto di cui trattasi è appartenuto dall’ordinamento del personale del Corpo della Polizia di Stato e che il collocamento a riposo d’ufficio per limite di età è intervenuto a 60 anni, a differenza di quanto previsto per gli impiegati civili dello Stato che è determinato a 65 anni.

In relazione a tale fattispecie, Codesto Ministero chiede se si possa stipulare un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato per la realizzazione dei progetti connessi all’attuazione del PNRR, senza configurare una condizione di incompatibilità tra lo status di pensionato dalla pubblica amministrazione e quella di dipendente della stessa.

Nell’ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro pubblico attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, si espongono di seguito alcune indicazioni generali, al fine di supportare l’ente nelle determinazioni da assumere nell’ambito della propria autonomia e nell’esercizio delle sue funzioni gestionali.

Codesto Ministero fa riferimento, genericamente, all’eventualità che dall’assunzione del pensionato, come sopra descritta, scaturisca “una potenziale condizione di incompatibilità tra la posizione di pensionato della PA e quella, contemporanea, di dipendente a tempo determinato della stessa.”. Il tenore della richiesta di parere non sembrerebbe riferirsi ad una condizione di “incompatibilità” generica, ma piuttosto al profilo della portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente al divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi e dirigenziali, cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza.

È in questa ottica che devono quindi intendersi gli elementi di seguito esposti.

Con riferimento alla situazione prospettata nella nota, il soggetto di cui trattasi ha comunicato che la propria amministrazione di appartenenza ha disposto il suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Questa circostanza, di fatto, muta lo status del soggetto che, ad oggi, si trova nella posizione di pensionato e contemporaneamente di possibile parte del contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato. Tale tipologia di inquadramento non rientra nell’ambito degli incarichi vietati individuati dalla disposizione normativa (incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali o cariche). Infatti, come anche esplicitato nelle circolari applicative n. 6/2014 e n. 4/2015, emanate sullo specifico tema dal Ministro per la pubblica amministrazione pro tempore: “Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza […]”.

Come esplicitato nelle citate circolari, la disposizione in esame non impedisce ai soggetti in quiescenza, che abbiano superato il limite di età previsto dal proprio ordinamento, di concorrere per un impiego in una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale il limite ordinamentale sia superiore a quello dell’ordinamento di provenienza. Tale possibilità deve realizzarsi attraverso il superamento di un concorso pubblico che abbia come obiettivo il reclutamento di personale stabile all’interno della struttura organizzativa dell’amministrazione stessa. Questa indicazione, contenuta nella circolare n. 6, è aderente alla fattispecie rappresentata da codesto Ministero.

La locuzione “accesso agli impieghi”, contenuta nella suddetta circolare, non può intendersi come sinonimo di conferimento di un incarico o nomina ad una carica, anche ove queste ultime scaturiscano da una selezione pubblica. La distinzione delle due fattispecie deve rinvenirsi nella “stabilità” della posizione acquisita attraverso il superamento del concorso pubblico. Tale interpretazione è peraltro coerente con quanto recentemente rilevato dalla Corte dei conti, che ha ribadito: “È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso a soggetti già collocati in quiescenza. In particolare deve ribadirsi che, ai fini dell'applicazione del divieto, rileva unicamente il fatto che il destinatario dell'incarico sia già titolare di pensione, restando del tutto irrilevante che tale soggetto non abbia ancora maturato i presupposti anagrafici per il collocamento in quiescenza con riferimento all'incarico che gli si vorrebbe conferire.”

Ciò posto - non affrontando in questa sede profili di eventuale incompatibilità più generale, di natura giuridica e finanziaria, secondo quanto già esplicitato in premessa - si rimette all’amministrazione ogni valutazione in merito alle determinazioni gestionali da assumere in relazione alla fattispecie di cui trattasi.







IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti