Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 12173 - 07/02/2022

Parere sulle modalità di fruizione del congedo per cure degli invalidi ex articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119

L'articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 riconosce il diritto dei lavoratori, mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta. La norma di interesse chiarisce, altresì, che il suddetto periodo di congedo non è computabile nei 180 giorni annui di periodo di comporto




All’Istituto *****


Oggetto: Parere sulle modalità di fruizione del congedo per cure degli invalidi ex articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119.


Si fa riferimento alla nota prot. n. 14907 del 21 dicembre 2021, acquisita in pari data con protocollo DFP n. 85624, con la quale si chiedono chiarimenti circa le modalità di applicazione dell’istituto del congedo straordinario per cure riservato ai lavoratori invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 119 del 2011, con particolare riferimento alla computabilità delle giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che ha chiesto di fruire di trenta giorni consecutivi di congedo straordinario per cure.

E’ opportuno premettere che il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, abrogando gli artt. 26 della legge n. 118 del 1971 e 10 del d.lgs. n. 509 del 1988, riconosce, all’articolo 7, il diritto dei lavoratori, mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta. Infatti, è onere dell’interessato presentare sia la richiesta del medico convenzionato con il S.S.N. o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità di effettuare determinate cure correlate all’invalidità riconosciuta, e sia di documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle stesse.

La norma di interesse chiarisce, altresì, che durante il suddetto periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia e che tale periodo non è computabile nei 180 giorni annui di periodo di comporto individuato dai C.C.N.L.

Ne consegue, quindi, che, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, i giorni festivi che ricadono all’interno del periodo di congedo devono essere conteggiati con le stesse regole che disciplinano le assenze dovute ad un periodo di malattia ordinaria
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti