Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 52969 - 01/07/2022

parere sulla fruizione dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo determinato di dipendenti pubblici.

Non emergono evidenti elementi ostativi di natura giuridica alla fruizione dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo determinato. L'amministrazione dovrà, comunque, valutare in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l’opportunità della concessione dell’aspettativa di cui trattasi, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative.





Alla Regione ******



Oggetto: parere sulla fruizione dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’assunzione a tempo determinato di dipendenti pubblici.

Si fa riferimento alla nota n. 141400 dell’11 febbraio 2022 con cui codesta Amministrazione regionale ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di collocare in aspettativa una dipendente che, avendo partecipato alla selezione per 2800 unità di personale non dirigenziale di area III-F1, bandita in attuazione del comma 179 della legge n. 178 del 2020, è stata convocata per la sottoscrizione del relativo contratto di assunzione a tempo determinato dal Dipartimento per le politiche di coesione.

Nello specifico, viene richiesto l’avviso di questo Dipartimento “in ordine alla possibilità per l’amministrazione di porre la dipendente interessata in aspettativa per tutto il periodo del contratto, in vigenza del divieto di cumulo di impieghi pubblici di cui all’art. 65 del DPR n. 3/57 e non rinvenendo nell’ordinamento giuridico una previsione specifica di aspettativa per lo svolgimento di un ulteriore rapporto di lavoro di tipo subordinato alle dipendenze di altra Pubblica Amministrazione, ad eccezione dell’art. 23 bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 qualora il caso di specie rientri, ad avviso di Codesto Dipartimento, nella previsione dell’aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale….”

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Come noto, per i dipendenti della pubblica amministrazione con rapporto di lavoro di tipo subordinato vige – fatte salve talune eccezioni per i dipendenti dei comuni - il principio dell’esclusività fissato nell’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957. A tale disposizione fanno da corollario ulteriori previsioni contenute nel medesimo decreto presidenziale tra le quali è bene ricordare, per la sua portata anch’essa generale, il divieto di cumulo degli impieghi pubblici posto dall’art. 65, richiamato da codesta amministrazione regionale nel quesito proposto.
Nell’ambito della sopravvenuta e più articolata disciplina dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, il legislatore ha inteso apportare alcuni temperamenti in un’ottica di valorizzazione delle competenze professionali dei dipendenti pubblici scaturente dallo svolgimento di attività diverse, sebbene opportunamente delimitato. Tra questi, il comma 1 della citata norma richiama anche “la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto”. Quest’ultima disposizione, nel testo modificato dall’articolo 4 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza), consente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - in deroga al citato articolo 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 - di essere collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività anche presso soggetti e organismi pubblici.

La norma contempla, quindi, in termini astratti e generali la possibilità di fruire di un periodo di aspettativa durante il quale svolgere attività in favore di soggetti pubblici senza specificare la natura del rapporto che si va ad instaurare, condizionandone tuttavia la fruizione ad una previa valutazione del datore di lavoro sulla compatibilità dell’assenza rispetto alle esigenze organizzative dell’ente. La previsione normativa non attribuisce, pertanto, in capo al dipendente un diritto potestativo al collocamento in aspettativa a fronte di un obbligo di disposizione in capo al datore di lavoro, ma configura un onere dell’amministrazione a valutare in concreto la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa.

In tale ottica pare utile, altresì, rammentare che nelle intenzioni del legislatore, che con legge n. 145 del 2002 aveva introdotto la disciplina dell’istituto in esame nell’ambito del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, tale aspettativa – inizialmente prevista per il personale dirigenziale e poi estesa al personale non dirigenziale dalla novella disposta con legge n. 56 del 2019 – è finalizzata a favorire l’osmosi tra diverse esperienze lavorative e lo sviluppo di più articolate esperienze professionali, con conseguenti positive ricadute sulla capacità amministrativa dell’amministrazione che la disponeva, una volta che il personale rientrava nella propria amministrazione di appartenenza.

Il possibile ricorso al regime di aspettativa previsto dall’art. 23-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere, quindi, considerato in generale alla luce della ratio dell’istituto sopra illustrata e - in concreto – sulla base delle esigenze organizzative dell’amministrazione che la dispone, tenendo altresì presente nel caso di specie le particolari circostanze che determinano l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, quali il positivo esperimento di procedure di carattere selettivo, l’orizzonte temporale del rapporto di lavoro a termine, gli obiettivi connessi alla procedura di reclutamento e la posizione di inquadramento riconosciuta dalla normativa.

In conclusione - tenuto conto che dal tenore letterale e dalla ratio del citato art. 23-bis non emergono evidenti elementi ostativi di natura giuridica all’utilizzo dell’istituto de quo - codesta amministrazione regionale dovrà valutare in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l’opportunità della concessione dell’aspettativa di cui trattasi, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative.




IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti