Data pubblicazione: 26/03/2025 prot. 22978 - 26/03/2025
parere in materia di interpretazione dell’articolo 1, comma 162 e 163, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Ai sensi dell’art. 1, comma 162, della legge 207/2024, restano validi i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati entro il 31 dicembre 2024 per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto il limite ordinamentale di 65 anni di età e maturato i requisiti contributivi per la pensione anticipata, essendo irrilevante che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico maturi nel corso del 2025, a seguito del decorso della c.d. finestra mobile.
Istituto omissis
Oggetto: parere in materia di interpretazione dell’articolo 1, comma 162 e 163, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Si fa riferimento al quesito posto con la nota prot. n. omissis, acquisita in pari data con protocollo DFP n. omissis, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione da dare all’articolo 1, commi 162 e 163, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, si domanda quali effetti abbiano tali disposizioni sui provvedimenti adottati nei confronti di dipendenti che, al 31 dicembre 2024, abbiano raggiunto il precedente limite ordinamentale di età dei
65 anni, nonché maturato il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata, ma con accesso al trattamento pensionistico ricadente nel 2025, per effetto della cd. finestra mobile.
Come noto, l’articolo 1, comma 162, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha introdotto, all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo».
Il successivo comma 163 dispone che “il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato”[1].
Su tale nuovo quadro normativo è intervenuta la recente direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicata lo scorso 20 gennaio, con la quale sono state fornite alcune indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.
A tal proposito, con specifico riferimento al quesito posto, si ritiene che, secondo quanto chiarito dalla direttiva, restano confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2024, abbiano maturato il diritto a pensione, e che, quindi, posseggano contestualmente sia il requisito anagrafico dei 65 anni di età che quello contributivo (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
A tal fine, infatti, – come recentemente confermato anche dall’INPS con il parere INPS.0013.03/02/2025.0013534, acquisito al protocollo con il DFP-0008184-A-03/02/2025 -, risulta irrilevante che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico maturi nel corso del 2025, a seguito del decorso della c.d. finestra mobile[2].
Tanto si rappresenta per le successive valutazioni di codesta Amministrazione.
Il Direttore dell’Ufficio
Alfonso Migliore
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
[1] Art. 2, comma 5, cit. “L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore deldecreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”
[2] Cfr. Circolare INPS n. 11 del 2019 - par. 2