Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 41448 - 20/05/2022

Parere sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

La modifica di status del soggetto incaricato, da dipendente a pensionato, nel corso dell'espletamento del mandato e, quindi, la sopravvenienza di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata al conferimento dell'incarico, determina l'obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità





All’Agenzia********


Oggetto: parere sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135


Si fa riferimento alla nota protocollo n. 95/22 del 12/01/2022, acquisita in pari data al protocollo DFP n. 1964, con la quale codesta Agenzia chiede un parere circa la portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con particolare riferimento al caso di un componente del Collegio dell’Agenzia stessa che, già Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e Capo di Stato maggiore della Difesa, è transitato nei ruoli della riserva a decorrere dal 30/11/2021. Si chiede, quindi, di conoscere l’avviso dello scrivente Dipartimento circa la possibilità per l’interessato di proseguire l’incarico nel Collegio dell’Agenzia, retribuito secondo le disposizioni regolamentari, senza che ciò contrasti con quanto previsto dal citato articolo 5, comma 9.
Nell’ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro pubblico, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, si rappresentano di seguito alcune indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, al fine di supportare l’ente nelle determinazioni da assumere nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nell’esercizio delle sue funzioni gestionali.
In generale, come noto, l’articolo 5, comma 9, del citato decreto legge n. 95 del 2012, riveste una duplice ratio: da una parte, è infatti chiara la volontà di favorire il ricambio generazionale, con particolare riguardo alle figure di vertice delle amministrazioni pubbliche largamente intese, e, dall’altra, quella di rispondere ad una esigenza di contenimento della spesa pubblica. La componente relativa al ricambio generazionale deve peraltro considerarsi prioritaria in quanto la disposizione mira ad evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani.
La norma in argomento non prevede però un divieto assoluto per il personale in quiescenza. Infatti, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni espressamente citate nel dispositivo sono comunque consentiti a titolo gratuito mentre, per i soli incarichi direttivi e dirigenziali, sussiste un limite massimo di durata di un anno. Al riguardo, come riportato anche nella nota, sono rinvenibili due circolari applicative emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione pro tempore: la n. 6 del 2014, e la n. 4 del 2015.
Tanto premesso, nel caso prospettato nella nota cui si riscontra, l’attuale componente del Collegio dell’Agenzia, nel corso dell’espletamento dell’incarico conferitogli, è transitato nei ruoli della riserva, a decorrere dal 30/11/2021.
In proposito, giova precisare che nell’ambito delle disposizioni recanti “Posizioni di stato giuridico” contenute nel Titolo V, Capo II, del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria.
Pur nella specialità delle previsioni contenute nel codice dell’ordinamento militare per il personale delle forze armate, il passaggio nei ruoli della riserva, conseguente al raggiungimento dei limiti di età si configura come un vero e proprio collocamento a riposo. Nella situazione prospettata vengono quindi a determinarsi in capo al soggetto nominato due differenti condizioni: quella correlata al rapporto di servizio retribuito prima del collocamento a riposo e quella coincidente con l’avvenuto accesso al trattamento pensionistico e la conseguente acquisizione dello status di pensionato.
In coerenza con gli indirizzi più volte espressi dallo scrivente Dipartimento e in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, “la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità.”. Tale interpretazione è coerente con quanto più volte esternato rispetto alla necessità per le amministrazioni di valutare, nel momento del conferimento dell’incarico o della carica, l’età e la maturazione dei requisiti di anzianità contributiva del soggetto che s’intende nominare, al fine di prevedere nella fase istruttoria il momento preciso a partire dal quale il soggetto sarà collocato a riposo.
Con riferimento alla carica di componente dell’organo di indirizzo politico- amministrativo delle amministrazioni pubbliche, si deve tenere in considerazione che la disposizione opera a prescindere dalla qualifica in virtù della quale il soggetto in quiescenza viene nominato, non rilevando quindi se sia scelto in qualità di esperto oppure di rappresentante di una determinata categoria, oppure nel caso in cui la nomina sia preceduta dalla designazione da parte di un soggetto diverso dall’amministrazione nominante. Ciò posto, al fine di proseguire fino alla scadenza del mandato, anche dopo il collocamento a riposo del soggetto in carica, si ritiene di confermare l’indicazione di far cessare la corresponsione delle indennità previste per la carica ricoperta a partire dal momento in cui lo status del soggetto cambia da dipendente a pensionato.
Con riferimento, in ultimo, alla particolare natura delle funzioni attribuite ai membri del Collegio, come disciplinate dall’articolo 3 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, l’amministrazione, ai fini della prosecuzione del rapporto, dovrà, in ogni caso, valutare, da un punto di vista generale, eventuali profili di incompatibilità o il manifestarsi di potenziali conflitti di interesse che possano scaturire dalla gratuità rispetto allo svolgimento dei compiti assegnati in base al mandato conferito.
Resta fermo, seppure l’incarico sia svolto a titolo gratuito, il mantenimento, per il soggetto, delle eventuali assicurazioni necessarie allo svolgimento del compito e dei possibili rimborsi delle spese debitamente rendicontate, secondo la disciplina generale predeterminata dall’Ente.
Per completezza di informazione e benché quanto segue non riguardi nello specifico la fattispecie esaminata, si segnala che l’articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, attualmente in fase di conversione, ha previsto, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, la possibilità di derogare alla disciplina suesposta di cui all’articolo 5, comma 9, del citato decreto legge n. 95 del 2012, consentendo, solo in tali casi, il conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche a lavoratori collocati in quiescenza da almeno due anni, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali finalità nel proprio bilancio e fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, e dell’articolo 15 del decreto legge 8 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Allo stesso personale possono essere inoltre conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.






IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti