Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 4768 - 20/01/2022

parere sull'applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 487 del 1994 in materia di requisiti di ammissione alle procedure concorsuali

Il recesso per responsabilità dirigenziale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 e - per il personale dirigenziale degli enti locali – dall’art. 3 del CCNL dell’AREA II del 22 ottobre 2010, è una fattispecie introdotta con la privatizzazione e, pertanto, estranea ai casi di cessazione del rapporto di impiego previsti dal d.P.R. n. 3 del 1957 richiamati dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994. In termini astratti e generali -, stante il dettato dell’art. 2, comma 3, del citato decreto presidenziale ed il vigente ordinamento, non sussistono elementi per ricondurre il recesso per responsabilità dirigenziale alla casistica della citata previsione del decreto presidenziale, in assenza di previsioni espresse in tal senso.






Al Comune *****

Oggetto: Parere sull’applicazione dell’art. 2. Del D.P.R. 487 del 1994 in materia di
requisiti di ammissione alle procedure concorsuali

Si fa riferimento alla nota n. 15700 del 22 luglio 2021, acquisita con protocollo di questo Dipartimento n. 48725 di pari data e pervenuta a questo Ufficio il 19 novembre 2021, con cui codesto comune chiede di chiarire se il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro, in applicazione degli articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del CCNL dell’AREA II del 22 ottobre 2010, rientri tra i casi di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 487 del 1994. La richiesta di parere scaturisce dalle risultanze delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei candidati ad un concorso bandito dall’Ente da cui è emerso che per uno di questi era intervenuta l’interruzione di un precedente rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione all’esito di un procedimento attivato ai sensi dell’articolo 3 del citato CCNL in materia di responsabilità dirigenziale.

Per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza conseguenti alle informazioni assunte in sede istruttoria da codesta amministrazione, si chiede quindi se il recesso per giusta causa esercitato sulla base dell’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del CCNL dell’AREA II del 22 ottobre 2010 sia riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui “Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.

Per quanto di competenza, sentita anche l’ARAN per i profili concernenti l’applicazione delle clausole contrattuali d’interesse per il caso in esame, e ferme le valutazioni che codesto Ente assumerà sul caso di specie, si ritiene utile svolgere preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale.

L’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994 si riferisce in generale a fattispecie di cessazione del rapporto di impiego disciplinate dal d.P.R. n. 3 del 1957 quali la destituzione, la dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento e la decadenza per conseguimento dell’impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La vigente disciplina del rapporto di lavoro privatizzato dei pubblici dipendenti prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle previsioni dei contratti collettivi colloca tali fattispecie – attualizzandole nella logica del nuovo ordinamento - nell’alveo del procedimento e del licenziamento disciplinare.

Il recesso per responsabilità dirigenziale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 e - per il personale dirigenziale degli enti locali – dall’art. 3 del CCNL dell’AREA II del 22 ottobre 2010, è una fattispecie introdotta con la privatizzazione e, pertanto, estranea ai casi di cessazione del rapporto di impiego previsti dal d.P.R. n. 3 del 1957 richiamati dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994. La relativa disciplina, tipizzata dalle fonti normative e contrattuali sia per i profili riguardanti l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione sia per i profili procedurali, resta distinta da quella riguardante la materia disciplinare e di tale circostanza la legge ed il contratto ne danno evidenza.

Da quanto detto ne consegue che – in termini astratti e generali -, stante il dettato dell’art. 2, comma 3, del citato decreto presidenziale ed il vigente ordinamento in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrative, non sussistono elementi per ricondurre il recesso per responsabilità dirigenziale alla casistica della citata previsione del decreto presidenziale in assenza di previsioni espresse in tal senso.

Resta fermo che, ove all’esito delle verifiche documentali in concreto rispetto al caso di specie emergano contestazioni effettuate ai sensi dell’art. 55-quater, comma 1, lett. fquater), potrà invece darsi applicazione alla disposizione in esame.

Tanto si rappresenta per le conseguenti determinazioni di codesto comune sulla fattispecie concreta.

Il presente parere è inviato per conoscenza all’Aran che ha condiviso nelle vie brevi le conclusioni illustrate.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti