Data pubblicazione: 23/12/2022 prot. 51855 - 28/06/2022
parere in tema di collocamento a riposo d’ufficio
Posto il limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici fissato a 65 anni, ove il dipendente prima del compimento di tale età maturi un diritto a pensione, ma non lo eserciti, la P.A. deve collocarlo a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni.
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Oggetto: parere in tema di collocamento a riposo d’ufficio.
Si fa riferimento alla nota protocollo n. 14438 del 14/04/2022, acquisita in pari data al protocollo DFP n. 32059, con la quale viene richiesto l’avviso dello scrivente Dipartimento in merito al caso di un dirigente di codesta Amministrazione che il 24 marzo 2022 ha fatto domanda di accesso a pensione, a decorrere dal 1° agosto 2024, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Da quanto rappresentato, la posizione contributiva del dirigente denota un’anzianità maturata di oltre 44 anni di contribuzione che, a seguito del compimento, in data 27 agosto 2022, dei 65 anni di età, comporterebbe il diritto all’accesso e alla decorrenza della pensione anticipata, e quindi, a giudizio di codesta Amministrazione, il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente. In particolare, si chiede, quindi, se sia corretto respingere l’istanza di accesso a pensione per “quota 102” già presentata dal predetto dirigente.
Nell’ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro pubblico, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, si rappresentano di seguito alcune indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, al fine di supportare l’ente nelle determinazioni da assumere nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nell’esercizio delle sue funzioni gestionali.
Come riportato nella nota che si riscontra, l’orientamento consolidato dello scrivente Dipartimento, ribadito a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si è espresso per l’operatività del limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici - in via generale, ci si riferisce all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 che lo ha fissato a 65 anni di età – nel caso in cui il dipendente, prima del compimento di tale età, abbia raggiunto un diritto a pensione, a qualsiasi titolo esercitabile.
Con riferimento al fatto che il dipendente abbia presentato istanza di accesso a pensione per maturazione della cosiddetta “quota 102”, di cui al citato articolo 14, comma 6, del decreto legge n. 4 del 2019, come specificato nella nota, si rappresenta che la disciplina speciale prevista per i dipendenti pubblici, ai fini dell’accesso a tale tipologia di pensionamento prevede come elementi fondamentali: a) la finestra mobile di 6 mesi; b) la comunicazione alla propria amministrazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi; c) l’esclusione di tale diritto a pensione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013.
Tale ultimo elemento deve essere inteso nel senso che l’esclusione sia da riferirsi all’impossibilità per l’amministrazione di collocare a riposo d’ufficio un proprio dipendente al compimento dei 65 anni sulla base della possibilità che egli acceda a pensione in “quota 100”, oggi “quota 102”. In altri termini, il solo diritto maturato - e non esercitato - da parte dei dipendenti alla “quota 100/quota 102” esclude il collocamento a riposo obbligatorio al compimento dell’età di 65 anni. Ciò posto, all’amministrazione resta l’obbligo di procedere d’ufficio negli altri casi di maturazione di diritto a pensione prima dei 65 anni.
Nel caso proposto, l’anzianità contributiva maturata, secondo quanto riportato, è tale da consentire al dipendente l’accesso e la decorrenza della pensione anticipata prima del compimento dei 65 anni. Il diritto conseguito di accesso al trattamento pensionistico è esercitabile su espressa volontà del dipendente fino al compimento di tale età, allorquando l’amministrazione potrà collocarlo a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età ordinamentale.
In ultimo, con riferimento all’istanza presentata dal dipendente che, secondo legge deve essere inviata all’amministrazione con preavviso di 6 mesi, si rappresenta che la data di comunicazione all’amministrazione non parrebbe del tutto coerente con la sua decorrenza dichiarata, che infatti risulta, in concreto, spostata di molto in là nel tempo.
In ogni caso, comunque, in un’ottica di sistema e in considerazione dei principi generali in materia, la maturazione di un diritto a pensione nel regime ordinario, come nel caso proposto, determina per l’amministrazione la necessità di collocare a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni di età.
È, pertanto, condivisibile la ricostruzione di ordine generale espressa da codesto Ufficio nella richiesta di parere formulata allo scrivente Dipartimento.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti