Data pubblicazione: 23/12/2022 prot. 6869 - 25/01/2022
Parere sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in relazione alla carica di consigliere di amministrazione di una società interamente partecipata dal Comune
L'art. 5, comma 9 del d.l. n. 95 del 2012 ha una duplice ratio: favorire il ricambio generazionale - con particolare riguardo alle figure di vertice - e il contenimento della spesa pubblica. La condizione di quiescenza, pertanto, è di per sé ostativa alla remunerazione di incarichi o cariche, a prescindere dalle risorse su cui grava l’assegno di pensione
Al Comune *****
Oggetto: Parere sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in relazione alla carica di consigliere di amministrazione di una società interamente partecipata dal Comune di *****.
Si fa riferimento alla nota 1381343 del 27/10/2021, acquisita in pari data al protocollo DFP n. 71796, con la quale codesto Comune chiede un parere circa la possibilità di designare un soggetto in quiescenza in qualità di consigliere di amministrazione di una società in controllo pubblico. Nella nota si precisa che il soggetto che si vorrebbe designare ha doppia cittadinanza (italiana e statunitense), è residente negli U.S.A. ed è titolare esclusivamente di un trattamento pensionistico statunitense.
Nell’ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro pubblico attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, si espongono di seguito alcune indicazioni generali, al fine di supportare l’ente nelle determinazioni da assumere nell’ambito della propria autonomia e nell’esercizio delle sue funzioni gestionali.
Preliminarmente, si rappresenta che l’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come più volte esplicitato, ha una duplice ratio: da una parte, è chiara la volontà di favorire il ricambio generazionale, con particolare riguardo alle figure di vertice delle amministrazioni pubbliche largamente intese, dall’altra, emerge, invece, la finalità di rispondere ad una esigenza di contenimento della spesa pubblica. In questo ambito, lo scrivente Ufficio ha già formulato un proprio parere, inviato per conoscenza anche a codesto Comune, nel quale sono stati esposti i principi sulla base dei quali le amministrazioni possono valutare la risoluzione dei singoli casi concreti.
Nel caso riportato nella richiesta di parere la nomina presso il Consiglio di amministrazione di una società controllata dallo stesso Comune riguarda, in particolare, un soggetto che percepisce un trattamento di quiescenza da parte di uno Stato estero. Nella nota si chiede, quindi, se la disposizione in oggetto sia applicabile anche a questa fattispecie, con conseguente possibilità di assegnazione esclusivamente a titolo gratuito.
In proposito, si rappresenta che sul tema sono rinvenibili due riferimenti nelle circolari applicative emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione pro tempore relativamente alla normativa di cui si discute. In particolare, nella circolare n. 6 del 2014, al paragrafo 4, si prevede che: “Infine, i divieti descritti operano indipendentemente dalla fonte di finanziamento con la quale gli interessati sono retribuiti: è irrilevante, per esempio, che si tratti di fondi provenienti dall’Unione Europea o anche trasferiti all’amministrazione conferente da soggetti privati.”; nella circolare n. 4 del 2015, al paragrafo 3, si precisa inoltre che: “Ne consegue, tra l’altro, che esso [il divieto] non opera nei confronti delle nomine in organizzazioni internazionali o di loro articolazioni nazionali che, in ragione delle loto caratteristiche di autonomia o indipendenza dalle autorità nazionali, non siano sottoposte al controllo di queste ultime.”.
Da quanto sopra si può desumere che:
- il divieto opera indipendentemente dalla fonte di finanziamento su cui grava la retribuzione dell’incarico o della carica conferita dall’amministrazione pubblica beneficiaria delle risorse;
- il divieto non opera per le nomine in organizzazioni internazionali, o in loro articolazioni nazionali, autonome e indipendenti.
Su tali circostanze, quindi, si basa la possibilità di remunerare gli incarichi o le cariche senza disattendere il divieto contenuto nella disposizione.
Tanto premesso, non sembra ravvisarsi nel dettato normativo alcun elemento che distingua l’ambito della condizione di quiescenza. Non vi è, infatti, alcuna specificazione o deroga che si riferisca alla tipologia di pensionamento. Anche nelle circolari applicative viene chiarito che la condizione di quiescenza è di per sé ostativa alla remunerazione di incarichi o cariche, a prescindere dalle risorse su cui grava l’assegno di pensione. Il ragionamento su esposto sembra del tutto coerente con la ratio del ricambio generazionale che sottende la norma.
Alla luce di quanto sopra, non si ravvisano, pertanto, gli estremi per il riconoscimento al soggetto di cui trattasi di una retribuzione che deroghi al regime della gratuità.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti