Data pubblicazione: 07/02/2024  prot. 10014 - 07/02/2024

Maturazione del diritto alle ferie degli “allievi SNA” già dipendenti pubblici

Durante il periodo di formazione del corso-concorso per l’accesso alla dirigenza, i dipendenti pubblici, nella loro qualità di allievi SNA, sono assoggettati ad uno speciale regime denominato “collocamento a disposizione” presso la Scuola, che consente la maturazione del diritto alle ferie e la relativa fruizione anteriormente all’attivazione del nuovo rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, instaurato per effetto dell’assunzione presso l’amministrazione di destinazione del vincitore del corso-concorso.


Al Ministero del omissis




Oggetto: parere in merito n. 272/2004 per i dipendenti che partecipano al corso-concorso per dirigenti indetto dalla Scuola Nazionale -concorso SNA).


Si fa riferimento al quesito posto con nota omissis del omissis, acquisito con protocollo DFP n. omissis di pari data,
con cui codesto Ministero ha chiesto un parere sulla possibilità, per un proprio dipendente allievo dirigente concorso SNA,
di fruire, al rientro presso la sede ministeriale, dei giorni di ferie che avrebbe maturato durante lo svolgimento del corso.

Nell’ambito dei poteri di indirizzo in materia di lavoro pubblico attribuiti dalla legge al Dipartimento della funzione pubblica,
si offrono di seguito alcune riflessioni di carattere generale applicabile in materia, al fine di supportare codesto Dicastero nelle
determinazioni da assumere nell’esercizio delle sue funzioni gestionali.

Come noto, la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica dirigenziale, per decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal
d.P.R. n. 272 del 2004, anche nel testo modificato dal d.P.R. n. 70 del 2013, favorisce la partecipazione al corso-concorso bandito dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (di seguito SNA) anche dei dipendenti pubblici in possesso dei requisiti specifici previsti dall’art. 7, comma 2, del citato regolamento,
contemplando particolari previsioni sul regime giuridico ed economico in godimento durante lo svolgimento delle attività formative.

Giova, a tal fine, rammentare che tale procedura si caratterizza per una fase concorsuale che comporta lo svolgimento di un’eventuale prova pre-selettiva,
di tre prove scritte e di una orale, il cui superamento da parte dei candidati consente consente l’accesso alla fase del corso-concorso di formazione generale e specialistica,
intervallato da un esame conclusivo della fase di formazione generale e da un ulteriore esame finale.
Durante il periodo di formazione generale e specialistica il regolamento qualifica i frequentanti quali “allievi” della SNA, contemplando una
speciale disciplina sul trattamento giuridico ed economico per coloro che già prestano servizio nella pubblica amministrazione quali dipendenti pubblici.

Il comma 2 dell’art. 16 del citato regolamento dispone, infatti, 2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza,
il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente
all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale
dell'amministrazione corrisponde un'integrazione. Il comma 3 della medesima disposizione aggiunge che “Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici
sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge”.

Dalle citate previsioni regolamentari, che - in assenza di disposizioni contrattuali applicabili al caso di specie - costituiscono l’unica fonte di regolazione, si evince che durante il periodo di formazione
i dipendenti pubblici, nella loro qualità di allievi SNA, sono assoggettati ad uno speciale regime denominato, che non comporta la sospensione del rapporto di lavoro
nel suo sinallagma principale. E, infatti:

- continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento, dovendosi con ciò intendere oltre al trattamento economico fondamentale - gli emolumenti che,
secondo quanto previsto dalla rispettiva contrattazione di comparto, sono corrisposti in ragione della caratterizzati da ale prestazione;
- per il periodo di collocamento a disposizione della SNA, l’anzianità di servizio è riconosciuta a tutti gli effetti, non determinandosi, conseguentemente,
alcuna cesura sia ai fini previdenziali che per quanto riguarda la maturazione di istituti contrattuali quali le ferie.

Da quanto precede, deve, pertanto, desumersi che il riconoscimento dell’anzianità di servizio ad ogni effetto di legge, sancito dal comma 3 del citato art. 16 del regolamento,
nell’ottica della piena valorizzazione delle esperienze di alta formazione dei pubblici dipendenti e del ruolo svolto dall’istituzione preposta a tal fine a livello nazionale,
consente la maturazione del diritto alle ferie, non escludendone la fruizione successivamente alla conclusione del periodo di formazione.

Resta fermo che le ferie maturate nell’ambito del corso-concorso e, quindi, nel corso del rapporto di lavoro con qualifica non dirigenziale, non potranno essere fruite
nel corso del nuovo rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, instaurato per effetto dell’assunzione presso l’amministrazione di destinazione del vincitore del corso-concorso.

F.to Alfonso Migliore























Ccr

Palazzo Vidoni Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 00186 Roma Tel. 066899-7563