Data pubblicazione: 23/12/2022  prot. 43055 - 25/05/2022

parere in tema di rimborso spese viaggio per dipendente assunto presso uffici di staff ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Al dipendente assunto presso gli uffici di staff di un Ente Locale ai sensi dell'art. 90 TUEL non spetta il rimborso spese per recarsi alla sede abituale di lavoro in quanto la disciplina applicabile nella specie è la stessa prevista per tutti i dipendenti dell'Ente Locale, considerando, peraltro, che detto rimborso non riguarda particolari attività autorizzate dall'ente.




Al Comune *****

Oggetto: parere in tema di rimborso spese viaggio per dipendente assunto presso uffici di staff ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Si fa riferimento alla nota protocollo n. 6581 del 22/11/2021, acquisita in pari data al protocollo DFP n. 77839, con la quale si chiede un parere circa la possibilità di rimborsare le spese documentate per il quotidiano raggiungimento della sede di lavoro, di un dipendente assunto presso gli uffici di staff ai sensi dell’articolo 90 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Nell’ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro pubblico, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, si rappresentano di seguito alcune indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, al fine di supportare l’ente nelle determinazioni da assumere nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nell’esercizio delle sue funzioni gestionali.

Per come illustrato nella richiesta di parere, il caso sembrerebbe riconducibile alla ordinaria prestazione lavorativa che il dipendente, assunto con contratto a tempo determinato in posizione di staff, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, svolge nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. Nello specifico, quindi, la fattispecie sottoposta all’esame sembra doversi circoscrivere alla possibilità per l’amministrazione di attribuire ad un proprio dipendente in posizione di staff un rimborso spese per recarsi quotidianamente dal luogo di residenza alla propria sede abituale di lavoro e viceversa. Da quanto rappresentato non sembrerebbe, invece, prospettarsi il diverso caso di un rimborso spese dovuto all’autorizzazione di trasferte per conto dell’amministrazione stessa.

In quest’ottica, l’amministrazione, in primo luogo, deve tenere conto dei vincoli di finanza pubblica che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento al fine di ridurre le spese in capo alle amministrazioni pubbliche, anche in relazione ai possibili rimborsi spese autorizzabili. In secondo luogo, l’Ente deve tenere conto di quanto deliberato dalla Giunta comunale nell’ambito del Regolamento degli uffici e dei servizi sulla base del quale è possibile istituire i cosiddetti uffici di staff.

Peraltro, dal punto di vista del trattamento giuridico, la disciplina applicabile al dipendente in posizione di staff assunto ai sensi dell’articolo 90 del citato Testo Unico è la stessa applicabile a tutti i dipendenti dell’ente locale, sia in virtù delle disposizioni ordinamentali e sia considerando le previsioni del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali applicabile a tale personale. Anche la Corte dei conti, nelle pronunce di varie Sezioni regionali di controllo, ha ribadito, a più riprese, come “la norma non ammetta forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato oneroso” (Corte dei conti, Sez. reg. Campania, delibera n. 213/2015/PAR) e che “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali” (Corte dei conti, Sez. reg. Piemonte, delibera n. 312/2013/PAR).

Tanto sopra premesso, proprio in considerazione del fatto che il rimborso di cui si tratta non riguarda particolari attività autorizzate dall’ente, inquadrabili nel perimetro dell’istituto della trasferta, nel caso di specie non sussistono, a parere dello Scrivente, i presupposti per il riconoscimento di un rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il quotidiano raggiungimento della sede abituale di lavoro.



IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti