l’Ente erogatore, prima dell’invio alla Banca della presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR, deve acquisire dall’INPS la garanzia a tutela del finanziamento che la Banca si appresta ad effettuare.
l’Ente erogatore è tenuto preliminarmente a perfezionare la registrazione all’apposita sezione del presente portale (
https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-ente-erogatore) e tale passaggio è propedeutico per accedere al nuovo servizio realizzato sul portale dell’INPS (www.inps.it) denominato “Servizio Online Enti Erogatori”. Nel caso l’Ente non risultasse presenti nell’elenco, la procedura non permette la prosecuzione dell’iter del rilascio della garanzia e propone all’utente le indicazioni necessarie per effettuare la necessaria registrazione.
Gli Enti erogatori che non l’abbiano già fatto, devono chiedere l’abilitazione al “Servizio Online Enti Erogatori” del proprio PIN dell’INPS compilando l’apposito
modello RA012. Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, corredato dei documenti di riconoscimento dei firmatari, va scansionato e inviato all’indirizzo PEC della Direzione Provinciale/Filiale Metropolitana dell’INPS competente per l’Amministrazione/Ente dichiarante presente nella denuncia UNIEMENS Lista PosPA.
A seguito dell’abilitazione, il personale dell’Ente erogatore che ne ha titolo accede al “Servizio Online Enti Erogatori” utilizzando le usuali credenziali di accesso ai servizi dell’INPS.
Il Servizio mette a disposizione degli Enti:
- la “Richiesta di rilascio della garanzia”, per effettuare l’acquisizione online della garanzia;
- la “Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia”, per monitorare lo stato delle richieste già inviate all’Istituto.
Per la “Richiesta di rilascio della garanzia” l’Ente erogatore dovrà inserire:
- dati identificativi dell’Ente erogatore;
- dati identificativi del dipendente che richiede il finanziamento;
- numero e dati relativi alla proposta di contratto di finanziamento.
All’esito dell’acquisizione dei predetti dati, la procedura, oltre a calcolare la misura della commissione di accesso al Fondo, evidenzia il riepilogo delle informazioni relative alla proposta di contratto di finanziamento, consentendo di apportare le necessarie modifiche. Selezionando l’opzione “invio” viene perfezionata la domanda di rilascio della garanzia a fronte della predetta proposta di contratto di finanziamento.
A seguito dei necessari controlli, la procedura rilascia la garanzia del Fondo, con evidenza dei relativi dati identificativi e del numero di iscrizione al Fondo che contraddistingue univocamente la garanzia medesima. In assenza di anomalie, il rilascio della garanzia avviene in tempo reale.
L’Ente erogatore riceverà l’attestato della garanzia via PEC che sarà sempre consultabile anche attraverso la funzionalità “Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia”.
Acquisita la garanzia, entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di contratto di finanziamento da parte della Banca, l’Ente erogatore è tenuto a comunicare alla Banca, via PEC, la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR, allegando l’attestazione della garanzia in formato pdf. Al riguardo, si precisa che gli Enti erogatori nelle comunicazioni sono tenuti ad utilizzare il medesimo indirizzo PEC dichiarato in fase di registrazione al portale lavoropubblico.gov. Per ulteriori informazioni cfr.
Circolare INPS n. 131 del 17/11/2020 e il
Manuale Utente – Prestazioni Previdenziali: Servizi Online Enti Erogatori.